(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
          della Regione Toscana n. 43 del 30 ottobre 2010) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                           p r o m u l g a 
 
la seguente legge regionale: 
    Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; 
    Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto regionale; 
    Considerato quanto segue: 
    1. La Regione  intende  realizzare  una  razionalizzazione  delle
spese regionali, dei propri enti  dipendenti,  dei  soggetti  privati
partecipati dalla Regione o che  percepiscono  contributi  regionali,
anche  in  attuazione  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.   78
(Disposizioni urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e  di
competitivita' economica), convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che prevede disposizioni di razionalizzazione
della  spesa  pubblica  da  realizzare  anche  attraverso  misure  di
contenimento dei costi degli apparati amministrativi; 
    2.  In  proposito  il  Presidente  della  Giunta   regionale   ha
presentato al Consiglio  regionale  la  comunicazione  n.  2  recante
"Prime parziali proposte  per  la  predisposizione  di  un  piano  di
razionalizzazione della spesa della Regione, degli  enti  dipendenti,
delle societa', fondazioni e associazioni partecipate dalla Regione"; 
    3. Il Consiglio regionale, a  fronte  della  comunicazione  n.  2
svolta  dal  Presidente  della  Giunta  regionale  nella  seduta  del
Consiglio  regionale  del  14  settembre  2010,   ha   approvato   la
risoluzione 14 settembre 2010, n. 12, con la quale  ha  impegnato  la
Giunta regionale a predisporre speditamente i provvedimenti normativi
attuativi degli obiettivi della comunicazione; 
    4.  Numerosi  enti  o  organismi  interessati  dagli   interventi
normativi di cui al punto 3, sono governati da organi la  cui  durata
coincide con quella della legislatura e il cui  rinnovo  e'  pertanto
previsto entro il 20 settembre 2010, a norma dell'articolo  18  della
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di  nomine  e
designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi  di  competenza
della Regione); 
    5. Altri  enti  o  organismi,  i  cui  organi  non  hanno  durata
coincidente con la legislatura, giungono a scadenza naturale  secondo
il disposto  delle  leggi  istitutive  -  e  devono  pertanto  essere
rinnovati - nelle more dell'approvazione  delle  leggi  regionali  di
riorganizzazione degli apparati amministrativi; 
    6. In questo contesto si pone anche  la  situazione  dell'Agenzia
regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT)  che  e'
stata  oggetto  di  una   complessa   riorganizzazione   recentemente
conclusa.   Inoltre   ARPAT   e'   interessata   dal   processo    di
riorganizzazione del  settore  agricolo-forestale,  in  relazione  al
trasferimento di risorse professionali  e  finanziarie  del  servizio
fitosanitario. E' quindi opportuno garantire un limitato  periodo  di
continuita' alla  direzione  aziendale  nell'attuale  fase  di  prima
attuazione  del  nuovo  assetto  e  di  riordino  complessivo   degli
organismi regionali. 
    7. Gli organi sanitari di cui alla legge  regionale  24  febbraio
2005, n. 40 (Disciplina del Servizio  sanitario  regionale),  la  cui
durata coincide con quella della legislatura ed  il  cui  rinnovo  e'
pertanto  previsto  entro  il  20  settembre  2010,  sono   anch'essi
interessati  da  un   intervento   normativo   di   riorganizzazione,
attualmente in fase di predisposizione; 
    8. Si ritiene, nell'ottica stessa del  contenimento  della  spesa
relativa agli  apparati  amministrativi,  non  doversi  procedere  ai
rinnovi di tutte le cariche che saranno oggetto in tempi brevi di una
nuova disciplina; 
    9. La legge fissa un termine entro il quale  gli  organi  vengono
comunque rinnovati; 
    10. Per la natura stessa della legge, la medesima  e'  dichiarata
urgente ed e' prevista l'entrata in vigore dal  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione sul  Bollettino  ufficiale  della  Regione
Toscana; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                        Permanenza in carica 
 
    1. Restano in carica fino al novantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore delle leggi regionali di riordino  del  settore,  e
comunque non oltre il termine del 30  giugno  2011,  gli  organi  dei
seguenti enti e organismi regionali, in carica alla data  di  entrata
in vigore della presente legge: 
      a) Istituto regionale per  la  programmazione  economica  della
Toscana (IRPET), di cui alla legge regionale 29 luglio  1996,  n.  59
(Ordinamento dell'IRPET); 
      b) Agenzia regionale toscana per le erogazioni  in  agricoltura
(ARTEA) di cui alla legge regionale 19 novembre 1999, n. 60  (Agenzia
regionale per le erogazioni in agricoltura "ARTEA"); 
      c) Agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione  nel
settore agricolo forestale (ARSIA) di  cui  alla  legge  regionale  9
gennaio 2009,  n.  2  (Nuova  disciplina  dell'organizzazione  e  del
funzionamento dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e  l'innovazione
nel settore agricolo forestale "ARSIA"). 
    2. Gli organi dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale
della Toscana (ARPAT) di cui alla legge regionale 22 giugno 2009,  n.
30  (Nuova  disciplina  dell'Agenzia  regionale  per  la   protezione
ambientale della Toscana "ARPAT"), restano in carica fino alla nomina
dei nuovi organi e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2011. 
    3. Gli organi di cui ai commi 1e 2, adottano: 
      a)  gli  atti  di  ordinaria  amministrazione   di   rispettiva
competenza; 
      b)  gli  atti  di  straordinaria  amministrazione  necessari  e
urgenti  nel  caso  in  cui  la  loro  mancata   adozione   determini
pregiudizio per l'ente.